Denuncia Sinistro Assicurazione: quando e come si deve fare

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Denuncia Sinistro Assicurazione
Denuncia Sinistro: Modalità, Tempi e Fac-Simile

La denuncia del sinistro è il documento attraverso cui l'assicurato informa la propria compagnia assicurativa dell'avvenuto incidente. Questo documento deve essere inviato entro tre giorni dall'evento, per evitare di non ricevere il risarcimento.

Come Fare una Denuncia di Sinistro all'Assicurazione?

Per effettuare la denuncia del sinistro è necessario compilare la constatazione amichevole, anche nota come modulo CAI (ex CID). In questo modulo è necessario inserire i propri dati e le informazioni che servono per ricostruire la dinamica dell’incidente. Se possibile, è consigliabile indicare anche eventuali testimoni che potrebbero risultare utili in caso di contestazione.

Le modalità di trasmissione del modulo possono essere varie e cambiare in base alla compagnia di assicurazione scelta. Ecco come è possibile inoltrare il CAI:

  • a mezzo raccomandata tradizionale o posta elettronica certificata (PEC);
  • consegnandolo di persona presso gli uffici della compagnia assicurativa;
  • online accedendo alla propria area riservata nel sito dell'assicurazione;
  • attraverso l'app della compagnia, se disponibile;
  • chiamando un operatore del call center della compagnia.

Chi possiede una polizza RC auto o moto può inoltre usufruire, in alcuni casi, del risarcimento diretto. Si tratta senza dubbio di una procedura che velocizza la liquidazione del danno poiché il risarcimento avviene direttamente alla propria compagnia. Per poter accedere a questa modalità, devono essere soddisfatte alcune condizioni: i veicoli coinvolti devono essere identificati, immatricolati in Italia, con una polizza assicurativa attiva, e le lesioni riportate devono essere di lieve entità (inferiori al 9% di invalidità permanente).

Modulo Fac-Simile per la Denuncia di Sinistro

Modulo Denuncia Sinistro; Fac-Simile Hai bisogno di un modulo per denunciare un incidente? Scarica qui il pdf del modulo "denuncia sinistro assicurazione" che puoi compilare e inviare alla tua compagnia entro i termini stabilit.

Il modulo contiene i seguenti dati che dovrai compilare:

  1. i dati del conducente;
  2. il numero di polizza;
  3. una descrizione dettagliata dell'incidente.

Allegati necessari:

  1. una copia del modulo CAI compilato;
  2. documentazione medica (in caso di lesioni fisiche)
  3. documentazione attestante il proprio reddito (se richiesto).

Si ricorda poi che l'obbligo a denunciare riguarda anche gli incidenti che coinvolgono un solo veicolo, poiché potrebbero aver dato luogo anche a danni a cose o a persone.

Denuncia Sinistro all'Assicurazione: i Tempi

Secondo l’art. 1913 del codice civile l’assicurato deve denunciare il sinistro stradale all’assicurazione entro tre giorni da quando si è verificato o da che ne sia venuto a conoscenza. Il contratto assicurativo potrebbe, tuttavia, prevedere anche un termine più lungo.

L'avviso diventa superfluo nel caso in cui l’assicuratore ha preso parte alle operazioni di salvataggio o alla constatazione del sinistro direttamente sul luogo dell'incidente. In altre parole, se l'assicuratore è già a conoscenza dell'incidente perché ha partecipato attivamente alle operazioni di salvataggio o alla verifica dei danni, non è necessario che l'assicurato faccia una denuncia formale.

Perché il termine di tre giorni? Durante questo breve tempo la compagnia può accertarsi dell'effettiva necessità di un indennizzo e dell'entità del danno. In questo modo poi si evita la dispersione di prove e indizi, e si limitano le conseguenze dei danni.

Quali sono i tempi del risarcimento? Dal momento in cui l'assicurato invia la denuncia sinistro, la compagna è tenuta a inoltrare un'offerta di risarcimento entro: 30 giorni, se il modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti; 60 giorni per i danni materiali e 90 giorni se vi sono danni alle persone.

Tardiva o Mancata Denuncia Sinistro: rischi e conseguenze

Cosa succede se non denuncio il sinistro entro tre giorni? Il già citato articolo 143 stabilisce l'obbligo di denuncia del sinistro entro tre giorni. Qualora questo non avvenga, il proprietario o il conducente del veicolo in questione incorre nell’omesso avviso di sinistro fissato dall’articolo 1915 del Codice civile, con il rischio di perdere il diritto al risarcimento o di ricevere un importo ridotto a seconda che l'omissione sia dolosa o colposa.

In base a questa norma, l’assicurato che consapevolmente, quindi dolosamente, non adempie alla denuncia del sinistro entro 3 giorni lavorativi perde il diritto all’indennità.

Se invece il contraente omette di adempiere all'obbligo per negligenza (in maniera colposa) può ricevere un risarcimento ridotto in maniera proporzionale al danno subito dall’assicurazione, a patto che questa non abbia avuto conseguenze concrete o pregiudizi quantificabili a causa del comportamento omissivo del contraente.

Che succede se non si denuncia il sinistro entro due anni? Anche se l’assicurato ha correttamente inoltrato la denuncia entro i termini previsti dopo l’incidente, potrebbe comunque non ricevere alcun rimborso se non considera un'altra tempistica. Se infatti non riceve alcuna notizia da parte della compagnia assicurativa entro due anni dal sinistro, dovrà inviare un sollecito per ottenere la liquidazione dovuto. Se non lo farà trascorsi i due anni perderà il diritto al risarcimento perché andrà in prescrizione.

Chi deve fare la Denuncia in caso di Sinistro?

Secondo l’art. 143 del CDA i proprietari dei veicoli assicurati sono obbligati a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, utilizzando il modulo approvato dall’IVASS e fornito dalla compagnia.

Quando si resta coinvolti in un incidente, la regola generale prevede la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, il prima possibile.

La legge prevede l’obbligo per l'assicurato di denunciare un sinistro alla propria compagnia di assicurazione entro delle specifiche tempistiche da rispettare.

L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni stabilisce questo onere, basandosi su quanto già indicato negli artt. 1913-1915 del Codice civile.

 

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